La mutualità integrativa sanitaria, nel cui ambito vanno ricompresi i fondi sanitari come il Fondo Solideo, appartiene al settore del non profit, essendo diretta a fornire prestazioni integrative a quelle fornite dal SSN secondo logiche non orientate al profitto, assenza di scopo lucrativo e finalità esclusivamente assistenziali, fondate sul principio della solidarietà tra cittadini di categorie occupazionali.
La mutualità è quindi la tendenza associazionistica promossa dalla necessità di una reciproca garanzia di tutela ed assistenza attraverso la creazione di un fondo comune (come le storiche Casse di Mutuo Soccorso delle SMS) per tutelarsi dai rischi legati alla malattia, o dalle spese necessarie a ripristinare o mantenere la propria salute.
Lo sviluppo della mutualità contribuisce fattivamente sul piano sociale e istituzionale al formarsi di una cultura della convivenza civile e della responsabilità, e alla costruzione di un sistema pubblico di tutele sociali, previdenziali e sanitarie.
Mutualità significa dunque reciprocità ovvero scambiarsi aiuto reciproco.
L’assistenza sanitaria integrativa è una forma di tutela che permette di integrare le prestazioni pubbliche nell’ambito dei servizi medico-sanitari.
Può far parte dei benefit che ogni azienda mette a disposizione dei propri dipendenti (Welfare Aziendale) oppure rientrare nei diritti previsti sempre più diffusamente dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), dai Contratti Integrativi Aziendali e dal regolamento dei diversi Albi Professionali.
I principi della Mutualità
Natura non lucrativa; Porta aperta per tutti; Centralità della persona; Recesso unilaterale a favore della persona; Assistenza per tutta la vita; Mutuo aiuto, solidarietà, reciprocità; Partecipazione democratica; Controllo e trasparenza; Responsabilità sociale.
I Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (d.lgs. 502 del 30 dicembre 1992, art 9) sono iscritti all’Anagrafe di Fondi Sanitari Integrativi del SSN.
L’iscrizione garantisce tutti i benefici fiscali di cui all’ex art 51,comma 2, lett. A del Tuir 917/1986.
Le aziende aderiscono ai Fondi tramite la stipula di una convenzione o diventando soci del Fondo sanitario e l’assistenza mutualistica sanitaria può riguardare la totalità dei lavoratori o uno o più settori dell’azienda.
Le quote possono essere totalmente a carico dell’azienda e, in parte, anche versate dai lavoratori. Le assistenze possono essere estese ai familiari e il lavoratore può rimanere iscritto al Fondo anche al termine del rapporto di lavoro, nel momento in cui va in pensione, con quote a proprio carico.
Il vantaggio fiscale dei fondi sanitari interaziendali consiste nel fatto che i contributi sono deducibili per l’azienda e non costituiscono reddito (quindi non sono tassati) per il lavoratore.