Vantaggi Fiscali

  • L’ex-art 51, comma 2 lett a del TUIR 917/86 prevede che non costituiscono reddito per il dipendente “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20″;
  • Il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha istituito con decreto del 26/10/2009 (GU n. 12 del 16/01/2010) l’Anagrafe dei Fondi Sanitari. Tale normativa sostituisce l’art. 51 del TUIR mantenendone gli effetti;
  • Il Fondo Solideo è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari;
  • Il contributo versato dall’azienda è deducibile dal reddito d’impresa; non entra nella retribuzione imponibile Inps; non viene inserito nella retribuzione valida ai fini IRPEF; l’ente versa all’Inps un contributo di solidarietà del 10%;
  • Il lavoratore usufruirà della totale deducibilità per la quota da lui versata.